
Promozione, valorizzazione e diffusione della musica popolare
contemporanea toscana
d’iniziativa dei consiglieri:
Enzo Brogi, Ambra Giorgi, Fabiana Angiolini, Edoardo Bruno,
Marco Carraresi, Gianluca Parrini, Severino Saccardi, Alessandro
Starnini, Anna Annunziata, Carlo Bartoloni, Daniela Belliti,
Maurizio Bianconi, Luca Ciabatti, Pieraldo Ciucchi, Diego
Ciulli, Nicola Danti, Jacopo Maria Ferri, Filippo Fossati,
Bruna Giovannini, Mario Lupi, Andrea Manciulli, Aldo Manetti,
Paolo Marcheschi, Fabrizio Mattei, Marco Montemagni, Ardelio
Pellegrinotti, Alessia Petraglia, Rosanna Pugnalini, Marco
Remaschi, Mauro Ricci, Fabio Roggiolani, Monica Sgherri, Pier
Paolo Tognocchi .
Sommario
Articolo 1 - Principi
Articolo 2 - Finalità e
oggetto
Articolo 3 - Forme di intervento
Articolo 4 - Soggetti attuatori
Articolo 5 - Commissione per la
musica popolare contemporanea toscana
Articolo 6 - Funzioni della Regione
Articolo 7 - Funzioni delle Province
Articolo 8 - Funzioni dei Comuni
Articolo 9 - Piano della musica
popolare contemporanea toscana
Articolo 10 - Procedure di approvazione
e attuazione del Piano della musica popolare contemporanea
toscana
Articolo 11 - Progetti di iniziativa
regionale
Articolo 12 - Progetti locali
Articolo 13 - Monitoraggio e
valutazione
Articolo14 - Norma finanziaria
Articolo 15 - Norme transitorie
e finali
Art. 1 Principi
1. La Regione Toscana riconosce e considera la musica, in
tutti i suoi generi e manifestazioni, ed in particolare la
musica popolare contemporanea, come strumento fondamentale
di crescita umana e culturale, di espressione artistica, mezzo
di promozione ed educazione sociale, culturale, di comunicazione,
di insostituibile valore sociale e formativo, soprattutto
per le giovani generazioni.
2. La Regione Toscana riconosce il valore delle professionalità
che operano nel campo della musica e della musica popolare
contemporanea toscana in particolare come risorse culturali,
economiche e occupazionali.
3. Ai fini della presente legge per musica popolare contemporanea
si intende ogni forma di espressione musicale diversa dalla
musica lirica, sinfonica o colta. Sono ricompresi nella definizione
di musica popolare contemporanea generi musicali come il jazz,
il rock, il blues, il pop, il rap, l’hip-hop, il reggae,
la musica folcloristica o etnica, l’elettronica.
Art. 2 Finalità e oggetto
1. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo
3, comma 2 e all’articolo 4, comma 1, lettere b), n),
o), r), s), t) dello Statuto, la presente legge disciplina
gli interventi per la promozione e la valorizzazione della
musica popolare contemporanea toscana, riconosciuta come fattore
determinante per il perseguimento degli obiettivi di crescita
civile, culturale, sociale ed economica della Toscana e per
lo sviluppo degli ideali di pace, solidarietà, rispetto
del pluralismo, accoglienza.
2. Per musica popolare contemporanea toscana si intende la
musica di cui al comma 2 dell’articolo 1 realizzata,
in una o più fasi del ciclo produttivo-distributivo,
in Toscana da soggetti operanti in Toscana.
Art. 3 Forme di intervento
1. La promozione, la valorizzazione e la diffusione della
musica popolare contemporanea toscana vengono attuate attraverso
le seguenti tipologie di azione, da declinarsi nel piano della
musica popolare contemporanea toscana:
a) interventi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado,
rivolti a studenti e docenti, per proporre la conoscenza e
il valore artistico, sociale e culturale della musica e della
musica popolare contemporanea toscana;
b) interventi di formazione e perfezionamento per musicisti
e tecnici del settore;
c) realizzazione di una coordinata e adeguatamente promossa
presenza di festival di livello internazionale, finalizzata
a stabilire in Toscana esperienze di alto livello della musica
popolare contemporanea e a favorire il confronto con le linee
di sviluppo della musica a livello nazionale;
d) incentivazione della presenza della musica popolare contemporanea
toscana nell’offerta spettacolare, sia attraverso la
presenza nei teatri, sia attraverso il sostegno di spazi,
auditorium, sale, clubs, che con continuità e professionalità
propongono concerti ed attività musicali;
e) realizzazione di apposite strutture, o utilizzo, previo
adeguamento funzionale, di quelle esistenti, per attività
di ricerca e sperimentazione, di prova, di registrazione,
di esecuzione ed ascolto, di documentazione della musica popolare
contemporanea toscana;
f) incentivazione alla creazione, su commissione pubblica
o privata, della musica popolare contemporanea toscana e alla
sua diffusione, su scala internazionale, nazionale e regionale,
mediante esecuzioni dal vivo, canali telematici e radio-televisivi,
supporti audio-video e mediante scambi e ospitalità
con altre Regioni e Paesi;
g) creazione di un archivio elettronico, condivisibile in
rete, della produzione musicale regionale toscana;
h) promozione dei prodotti musicali e dei musicisti toscani
nei circuiti musicali nazionali ed all’estero, anche
allo scopo di favorire, con particolare riguardo ai giovani
talenti, la condivisione e lo scambio di esperienze;
i) interventi per facilitare l’acquisto della strumentazione
occorrente alla realizzazione di progetti musicali, in particolare
di musica popolare contemporanea toscana;
l) facilitazione della partecipazione dei giovani ai festival
musicali attraverso l’offerta di un sistema integrato
di riduzione delle spese di ingresso, vitto, alloggio e viaggio;
m) iniziative volte alla semplificazione delle procedure amministrative
relative alla realizzazione della musica popolare contemporanea
toscana, in particolare alle esecuzioni dal vivo;
n) creazione, diffusione e tutela di un marchio che contraddistingua
le produzioni di musica popolare contemporanea toscana;
2. La Regione promuove la definizione di una legislazione
statale e sedi di concertazione tra Stato e Regioni, dirette
a valorizzare la musica popolare contemporanea, mediante interventi
di semplificazione amministrativa, di compartecipazione finanziaria
e di riduzione della tassazione gravante sulle attività
inerenti la musica popolare contemporanea.
Art. 4 Soggetti attuatori
1. All’attuazione di quanto previsto all’articolo
3 concorrono i seguenti soggetti:
a) la Regione Toscana;
b) le Province;
c) i Comuni, singoli o associati;
d) la Commissione per la musica popolare contemporanea toscana;
e) le associazioni senza scopo di lucro che abbiano attività
statutariamente definite rivolte allo sviluppo e all’utilizzo
della musica per le finalità di cui agli articoli 1
e 2;
f) i privati singoli o associati che, in accordo con le finalità
e le forme d’intervento di cui agli articoli 1, 2 e
3, si propongano di contribuire alla promozione e allo sviluppo
della musica popolare contemporanea toscana attraverso attività
di committenza o di compartecipazione alle spese di ricerca,
produzione, esecuzione e diffusione della musica popolare
contemporanea toscana;
g) le istituzioni accademiche, scolastiche e culturali pubbliche
e private che abbiano tra i propri fini istituzionali o statutari
attività inerenti la promozione, la valorizzazione
e la diffusione della musica ed in particolare della musica
popolare contemporanea toscana.
Art. 5 Commissione per la musica
popolare contemporanea toscana
1. Ai fini della presente legge è istituita la Commissione
per la musica popolare contemporanea toscana quale organo
consultivo della Regione.
2. La Commissione fornisce pareri e proposte in ordine alla
predisposizione del Piano della musica popolare contemporanea
toscana di cui all’articolo 9, alla valutazione dei
progetti regionali e locali di cui agli articoli 11 e 12,
al monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 13.
3. La Commissione è composta da:
a) cinque esperti di musica popolare contemporanea, in particolare
di quella toscana, dei quali tre, tra cui il presidente, designati
dalla Giunta regionale e due dal Consiglio regionale, espressi
in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari;
b) due rappresentanti delle autonomie locali designati dal
Consiglio delle Autonomie locali.
4. La Commissione dura in carica cinque anni, ha sede presso
la Direzione generale politiche formative e beni culturali
e per la sua attività si avvale delle strutture organizzative
regionali competenti. Alla disciplina della sua organizzazione
e funzionamento si provvede con deliberazione della Giunta
regionale.
5. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale provvede ad acquisire le
designazioni da parte del Consiglio delle Autonomie locali
e, nei successivi trenta giorni, a costituire, con Decreto
del Presidente della Giunta regionale, la Commissione. In
caso di mancata designazione nei tempi previsti dalla richiesta,
alle nomine provvede in via sostitutiva il Presidente della
Giunta regionale.
Art. 6 Funzioni della Regione
1. Ai fini della presente legge, la Regione:
a) approva il Piano della musica popolare contemporanea toscana,
di seguito denominato “Piano”;
b) realizza i progetti di iniziativa regionale di cui all’articolo
11.
Art. 7 Funzioni delle Province
Ai fini della presente legge, la Regione, le Province:
a) concorrono alla definizione del Piano;
b) concorrono, impegnando risorse finanziarie proprie, alla
promozione e valorizzazione della musica popolare contemporanea
toscana, realizzata nel proprio ambito territoriale, con il
reperimento di spazi e infrastrutture adeguati per la ricerca,
la produzione e l’esecuzione musica popolare contemporanea
toscana;
c) predispongono e gestiscono i progetti di propria competenza.
Art. 8 Funzioni dei Comuni
1. Ai fini della presente legge, la Regione, i Comuni, singoli
o associati:
a) concorrono alla definizione del Piano;
b) concorrono, impegnando risorse finanziarie proprie, alla
promozione e valorizzazione della musica popolare contemporanea
toscana, soprattutto di quella realizzata nel proprio ambito
territoriale, con il reperimento di spazi e infrastrutture
adeguati per la ricerca, la produzione e l’esecuzione
musica popolare contemporanea toscana;
c) predispongono e gestiscono i progetti di propria competenza.
Art. 9 Piano della musica popolare
contemporanea toscana
1. Il piano della musica popolare contemporanea toscana è
lo strumento per la programmazione e l'attuazione degli interventi
di cui all’articolo 3.
2. Il piano contiene:
a) il quadro conoscitivo relativo agli interventi programmati
dal piano stesso, anche articolato per singola provincia;
b) le linee di indirizzo e gli obiettivi del piano, anche
articolati per singola provincia;
c) l'individuazione dei progetti di iniziativa regionale di
cui all'articolo 11, le linee d'azione e gli obiettivi, nonché
le specifiche modalità di attuazione di ciascuno di
essi;
d) la quota percentuale, sul totale dei finanziamenti, delle
risorse assegnate ai progetti di iniziativa regionale e la
quota percentuale, sul totale dei finanziamenti, delle risorse
assegnate al sostegno degli interventi e dei progetti locali
di cui all'articolo 12;
e) gli obiettivi ed i requisiti degli interventi e dei progetti
locali, nonché le modalità ed i tempi della
loro predisposizione, presentazione e valutazione;
f) i criteri per la valutazione qualitativa ed economica dei
progetti e le modalità per l’assegnazione, l’erogazione
e la rendicontazione dei fondi regionali messi a disposizione
a titolo di compartecipazione alle attività inerenti
la musica popolare contemporanea Toscana;
f) la misura percentuale minima del concorso finanziario degli
enti locali e degli altri soggetti, pubblici o privati, per
la realizzazione dei progetti locali, nei diversi ambiti di
intervento;
g) i criteri e le modalità per il finanziamento regionale
degli interventi per la creazione o l’utilizzo, previo
adeguamento funzionale, delle strutture destinate alle attività
di ricerca, produzione ed esecuzione della musica popolare
contemporanea toscana;
h) le modalità e gli standard tecnici per l'organizzazione
e gestione dell'archivio elettronico della musica popolare
contemporanea toscana;
i) i criteri e le modalità per la realizzazione del
sistema di monitoraggio e lo svolgimento delle attività
ad esso correlate;
j) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia
degli interventi;
k) le forme del raccordo con altri piani e programmi regionali
per gli aspetti di comune rilevanza;
l) i parametri per l’individuazione dei soggetti che
svolgono attività di musica popolare contemporanea
toscana con le finalità e nelle forme previste dalla
presente legge;
m) la definizione delle forme e delle procedure di collaborazione
con enti pubblici e privati e di partecipazione per la realizzazione
delle attività e il perseguimento degli obiettivi previsti
dalla presente legge.
Art. 10 Procedure di approvazione
e attuazione del piano della musica popolare contemporanea
toscana
1. Il piano è approvato dal Consiglio regionale con
le procedure e le modalità di cui alla l.r. 49/1999,
come modificata dalla l.r. 61/2004.
2. Il piano ha validità quinquennale, ed è
soggetto ad eventuali aggiornamenti annuali e resta in ogni
caso in vigore fino all'approvazione del programma regionale
di sviluppo (PRS) della legislatura regionale successiva alla
sua approvazione.
3. La Giunta regionale provvede all'attuazione del piano
nelle forme e con le modalità previste dall'articolo
10 bis della l.r. 49/1999, come modificata dalla l.r. 61/2004.
Art. 11 Progetti di iniziativa
regionale
1. I progetti di iniziativa regionale, annuali e pluriennali,
sono gli strumenti con i quali la Giunta, in raccordo con
la programmazione locale ai sensi dell'articolo 11 della l.r.
49/1999, svolge le attività direttamente funzionali
a interessi o obiettivi di livello regionale e, in particolare:
a) le attività di studio e ricerca funzionali allo
sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;
b) le attività a carattere sperimentale e innovativo
in grado di produrre esperienze e modelli d'intervento riproducibili;
c) le attività finalizzate al recupero degli squilibri
sociali e territoriali;
d) le attività che interessano una vasta platea di
soggetti istituzionali o che riguardino ampie porzioni del
territorio regionale.
2. I progetti di iniziativa regionale sono approvati con
deliberazione della Giunta regionale.
Art. 12 Progetti locali
1. I progetti locali, elaborati in conformità agli
indirizzi ed agli obiettivi della programmazione regionale,
sono espressione della programmazione territoriale relativamente
agli ambiti indicati dal piano della musica popolare contemporanea
toscana.
2. I progetti locali sono predisposti nel rispetto dei principi,
delle finalità e degli ambiti di intervento di cui
rispettivamente agli articoli 1, 2 e 3.
3. Le competenti strutture regionali, verificata la conformità
dei progetti locali agli indirizzi del piano, approvano l'elenco
delle domande ammesse ed assegnano i relativi finanziamenti.
Art. 13 Monitoraggio e valutazione
1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale,
entro il 30 aprile di ogni anno, un documento di monitoraggio
e valutazione, che descrive gli stati di realizzazione e i
risultati dell'attuazione della legge e del piano relativamente
all'anno precedente, con particolare attenzione alle valutazioni
espresse dai destinatari degli interventi.
Art. 14 Norma finanziaria
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente
legge è autorizzata per il triennio 2008-2010 la spesa
complessiva, cui si farà fronte con le relative leggi
di bilancio, di euro 3.000.000,00, così ripartiti:
a) euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008;
b) euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2009;
c) euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2010
da iscrivere nella unità previsionale di base (UPB)
di nuova istituzione “Spese per la promozione, valorizzazione
e diffusione della musica popolare contemporanea toscana”.
2. Per gli anni successivi al 2010 si fa fronte con le relative
leggi di bilancio.
Art. 15 Norme transitorie e finali
1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal
1° gennaio 2008.
2. In sede di prima attuazione della presente legge, la Giunta
regionale trasmette al Consiglio la proposta del Piano annuale
2008 entro il 30 aprile 2008.
3. La Regione approva il Piano relativo al periodo 2009-2010
entro il mese di aprile 2009. |